Rendiamo reale ciò che ci unisce!
IL REGISTRO DEGLI INSEGNANTI PROFESSIONISTI IKYTA ITALIA
CHE RIUNISCE GLI INSEGNANTI DI KUNDALINI YOGA COME COME INSEGNATO DA YOGI BHAJAN
RIENTRA NELLA LEGGE 4/2013.
Riconoscimento della professionalità dell'insegnante di Kundalini Yoga
Avvalendoci delle opportunità concesse dalla Legge 4/2013 abbiamo realizzato il Registro per coloro che considerano importante divulgare la tecnologia del Kundalini Yoga, quale fonte di benessere sociale, consentendo ad ognuno di esprimere il proprio potenziale creativo!
La creazione comporta il riconoscimento della professionalità derivante dall’aver frequentato il corso di Livello Uno edito dal Kundalini Research Institute ed aver superato il conseguente esame.
Tutela l’Insegnante individuandone il valore intrinseco e tutela chi si avvicina alla tecnologia del Kundalini Yoga attraverso lo “Sportello del Cittadino Consumatore” previsto dalla Legge 4/2013.
Riconoscimento del ruolo delle associazioni professionali degli insegnanti di Yoga
Tale Legge individua anche un particolare ruolo per le associazioni professionali (articolo 2).
Ad esempio:
- non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (es. possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) né scopo di lucro;
- hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Inoltre:
- garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione;
- promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo);
- vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta;
Le associazioni possono, su richiesta, rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci (legge 4/2013, artt. 4, 7 e 8).
Tale attestato non costituisce comunque requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.